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Seggiolini antiabbandono Il Senato approva, ora è legge.

La norma sui seggiolini antiabbandono è legge. Con 261 voti favorevoli, nessun voto contrario e un’astensione, il 25 settembre l’aula del Senato ha approvato definitivamente il provvedimento che rende obbligatorio l’utilizzo di seggiolini dotati di un apposito allarme.

Fino a quattro anni. La proposta di legge di iniziativa parlamentare modifica l’articolo 172 del Codice della strada, quello che disciplina l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, stabilendo che i conducenti che trasportano “un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta” hanno “l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Le sanzioni. Chi violerà la norma sarà punito con una sanzione di 81 euro e, in caso di seconda violazione in un biennio, con la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Da notare che la norma punisce con la medesima sanzione amministrativa, 81 euro (scontata a 56,70 in caso di pagamento entro cinque giorni), sia chi trasporterà bambini su seggiolino senza allarme antiabbandono sia chi non userà proprio il seggiolino.

Serve un decreto ministeriale. La norma, tuttavia, non è ancora operativa. La legge, infatti, rimanda al ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle “caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali” del dispositivo di allarme. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che nei prossimi giorni sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Siccome, però, questo termine non è perentorio, non è escluso che trascorra più tempo. Non solo. La stessa legge prevede che l’obbligo di utilizzo di questo nuovo dispositivo entri in vigore 120 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale sulle caratteristiche tecnico-funzionali e, comunque, a decorrere dal 1° luglio 2019. Da notare che la legge non chiarisce quali siano le concrete modalità di applicazione della novità nel caso in cui l’1 luglio 2019 non sia stato adottato il decreto ministeriale sulle caratteristiche tecniche di questo dispositivo. C’è da augurarsi che il dicastero di piazza di Porta Pia non fallisca, stavolta, l’obiettivo “suggerito” dalla legge.

 

Basta un allarme collegato ai normali seggiolini. Attenzione, la norma non prevede l’utilizzo di seggiolini dotati dalla fabbrica di dispositivi antiabbandono, più semplicemente obbliga a utilizzare un apposito allarme. Insomma, nulla vieta di usare il seggiolino di cui si è già in possesso, a condizione che a esso, evidentemente, sia abbinato un allarme antiabbandono.

Per ora niente incentivi. Fin qui la norma. Vi sono poi alcuni aspetti collaterali tutt’altro che trascurabili. Da un lato si stanziano 80 mila euro all’anno per il triennio 2019-2021 per consentire al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell’ambito delle campagne per la sicurezza stradale, a informare la popolazione circa questo nuovo obbligo. C’è poi la questione delle agevolazioni all’acquisto di questi dispositivi. La legge afferma genericamente che “possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato”. Insomma, per il momento niente incentivi né detrazioni fiscali. Che però potrebbero arrivare con il disegno di legge di bilancio che sarà presentato dal governo nei prossimi giorni.